Protezione civile

L’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 individua il Sindaco quale autorità di Protezione Civile che assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio Comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso alla popolazione; lo stesso articolo stabilisce che ogni Comune può dotarsi di una propria struttura di Protezione civile. 

Data ultima modifica: 21 Ottobre 2020