LINEE GUIDA ANAC FOIA del 13.09.2016

Cos'è l'accesso civico

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Si distingue in:

  • Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  • Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Con quale modalità può essere presentata l’istanza di accesso civico semplice e generalizzato? Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se: a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; d) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo. Gli uffici a cui presentarla sono: Ufficio relazioni con il pubblico (URP), Ufficio protocollo, all’ufficio detentori dei dati. Per il solo accesso civico semplice, l’istanza deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che nel caso degli enti locali è il Segratario/a in essere, i cui riferimenti vanno indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

Cosa si deve indicare nell’istanza? È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico? Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il soggetto destinatario dell’istanza è obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti contro interessati? La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico semplice  riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Mentre è obbligatoria per le istanze di accesso civico generalizzatose se risulta da verifica che esistano controinteressati.

Quali sono i termini procedurali dell’accesso civico? Se l’istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, si procederà tempestivamente e comunque entro 30 giorni, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Se l’istanza riguarda un accesso civico generalizzato senza contro interessati si procederà tempestivamente e comunque entro 30 giorni, con provvedimento espresso e motivato ad accogliere o negare l’acquisizione dei dati richiesti. Nel caso di acceso civico generalizzato con presenza di controinteressati l’ente li avviserà per iscritto e entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale periodo, l'amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Tutela

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Potere sostitutivo

Sono designate al Segretario Comunale dott.ssa Carmen Carlino le funzioni aggiuntive introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, in vigore dal 7 aprile 2012, con il quale sono state apportate modifiche ai commi 8 e seguenti dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Email per le segnalazioni: segretario.salussola@ptb.provincia.biella.it

Data ultima modifica: 30 Giugno 2023